4 Aprile 2018

Equity crowdfunding Italia: normative, numeri e prospettive

Equity crowdfunding Italia: l’Italia è stato il primo Paese europeo a dotarsi di norme “su misura” per l’ equity crowdfunding sotto il controllo della Consob, l’autorità italiana per la vigilanza dei mercati finanziari.

Dall’inizio di quest’anno è consentito raccogliere fondi online anche alle piccole e medie imprese tradizionali, e non solo a PMI innovative e startup.

Con quasi 11 milioni e mezzo di euro raccolti nel 2017, l’ equity crowdfunding si è confermato il modello di finanziamento collettivo di maggiore successo: 150% di incrementi rispetto al 2016 e 78 progetti finanziati per un valore medio di 268 mila euro. A rivelarlo è l’ultimo report di Starteed, una crowd-company che sviluppa soluzioni nel mercato del crowdfunding.

L’ equity crowdfunding è uno strumento di finanziamento che permette alle startup e alle PMI di raccogliere fondi tramite piattaforme di crowdfunding autorizzate e al donatore-finanziatore di diventare, di fatto, azionista del progetto finanziato. In sostanza, la ricompensa per il finanziamento è rappresentata dal complesso dei diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione dell’impresa.

Quello dell’ equity crowdfunding è un modello articolato di business che l’Italia, a differenza degli altri Paesi europei ha deciso di regolamentare con delle norme ad hoc, sotto il controllo e la supervisione della Consob, l’autorità italiana per la vigilanza dei mercati finanziari.

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Equity crowdfunding Italia: il nuovo regolamento

Dal 3 gennaio 2018 è entrato in vigore un nuovo regolamento che consente anche alle piccole e medie imprese tradizionali di raccogliere fondi online. Prima di questa data era consentito farlo solo alle PMI innovative e alle startup. Al nuovo regolamento si è arrivati dopo una serie di modifiche alla legislazione primaria. Dapprima con la legge n.232 dell’11 dicembre 2016, ovvero la legge di Stabilità 2017, le PMI tradizionali sono state equiparate alle PMI innovative e alle startup. Successivamente, con il decreto legislativo n.50 del 24 aprile 2017 che ha esteso la possibilità alle piccole e medie imprese costituite in società a responsabilità limitata di offrire al pubblico le proprie quote sociali.

Con il decreto legislativo n.129 del 3 agosto 2017, invece, è stata recepita la direttiva europea 2014/65/UE – la MiFID II – che disciplina i servizi di investimento, con l’obiettivo di offrire agli investitori maggiori garanzie. Il decreto del 3 agosto 2017 è entrato in vigore il 3 gennaio 2018, apportando una serie di modifiche.

Le novità più significative introdotte per l’ equity crowdfunding dal nuovo regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali online, adottate dalla Consob con delibera n.20264 del 17 gennaio 2018, sono sostanzialmente 4:

  1. Riduzione della soglia di investimento obbligatoria dal 5% al 3% per le PMI con particolari requisiti
    La normativa sancisce l’obbligo, per gli investitori qualificati, di sottoscrivere una quota pari almeno al 5% degli strumenti finanziari offerti. Questa quota scende al 3% per le offerte effettuate da PMI in possesso, però, “della certificazione del bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato, relativi agli ultimi due esercizi precedenti l’offerta, redatti da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili.
    Sono considerati investitori qualificati, investitori professionali su richiesta e investitori a supporto dell’innovazione, le banche, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, gli incubatori di startup, fondi di investimento, imprese di grandi dimensioni.
  2. Obbligo per le piattaforme di equity crowdfunding di aderire ad un sistema di indennizzo a tutela degli investitori
    La normativa prevede per i gestori delle piattaforme di raccolta fondi l’iscrizione ad un registro speciale Consob. Con il nuovo regolamento cambiano i requisiti in possesso dei gestori che “ai fini dell’iscrizione nel registro e della permanenza nello stesso […] devono aderire a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori […]”. In alternativa, per i gestori è possibile stipulare un’assicurazione a copertura della responsabilità per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale. Le coperture sono di 20.000 €, 500.000 € o 1.000.000 €, a seconda di alcuni adempimenti.
  3. Ampliamento dei “gestori di diritto”
    Con il nuovo regolamento possono iscriversi all’elenco speciale dell’albo delle piattaforme previsto dalla Consob anche gli organismi di investimento collettivo del risparmio. Possibilità finora preclusa e autorizzata alle sole “imprese di investimento e alle banche autorizzate ai relativi servizi di investimento.
  4. Sblocco delle campagne di “autoquotazione”
    Il nuovo regolamento concede, alle piattaforme di equity crowdfunding – organizzate nell’Aiec (Associazione italiana equity crowdfunding) di promuovere campagne di autoquotazione finalizzate alla raccolta di capitali. In sostanza il gestore può condurre sul proprio portale “offerte aventi a oggetto strumenti finanziari di propria emissione o emessi da soggetti controllanti, controllati o sottoposti a comune controllo.
    Contestualmente, per limitare possibili conflitti di interesse, i gestori delle piattaforme devono assicurare una serie di adempimenti che vanno dalla compatibilità delle offerte proposte con un determinato mercato di riferimento all’effettuazione, da parte di un soggetto terzo ed indipendente, della due diligence dell’operazione.

Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento e le varie modifiche apportate dal 2013 ad oggi alla legislazione ordinaria e alla legislazione speciale, le procedure di investimento con il modello di equity crowdfunding sono state semplificate. Ad esempio, i gestori dei portali per la raccolta fondi non avranno più l’obbligo di far transitare gli investitori da un intermediario finanziario, a fronte di un investimento superiori a 500 euro per le persone fisiche e 5.000 euro per le persone giuridiche.

A queste soglie è collegata, in parte, la possibilità di usufruire di esenzioni e sgravi fiscali. Secondo la direttiva MiFID, per beneficiare di esenzioni, alle persone fisiche conviene investire in startup e PMI per un importo massimo di 500 € a singola operazione e fino ad un massimo di 999 € ogni anno. Per le aziende, invece, conviene investire in startup e PMI per un importo massimo di 5.000 € a singola operazione e fino ad un massimo di 10.000 € ogni anno. Per entrambi in soggetti, infine, è prevista un’agevolazione fiscale pari al 30% per investimenti nell’aumento di capitale delle startup.

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