9 Maggio 2018

Contratto di franchising: che cos’è e come funziona

Il contratto di franchising è una delle cose da tenere maggiormente in considerazione e da guardare con attenzione quando si pensa di aprire una nuova attività

Il contratto di franchising è l’accordo ufficiale che regola il rapporto tra imprenditori e aziende che lavorano in franchising. Il franchising è una forma di collaborazione tra un’azienda che produce o distribuisce un determinato prodotto e uno o più imprenditori intenzionati a commercializzare quel determinato prodotto.

Normato dall’articolo 1 della legge n.129 del 6 maggio 2004, il contratto di franchising offre diverse garanzie all’affiliato, che dal punto di vista economico rappresenta la parte più debole.

I negozi in franchising stanno riscuotendo successi ineguagliabili. Aprire un’attività commerciale in regime di franchising non è un’operazione semplice – e nemmeno impossibile – in considerazione di alcuni adempimenti da assolvere. Uno di questi, ovviamente, è la stesura del contratto di franchising, che pone in essere una serie di vincoli modellati a seconda del tipo di franchising.

Partiamo col dire che a stipulare il contratto di franchising sono i due attori principali che convergono nell’affiliazione commerciale: da una parte l’affiliante o franchisor (l’azienda che concede il diritto di commercializzazione di un bene o di un servizio), dall’altra l’affiliato o franchisee (che acquisisce il diritto di commercializzazione).

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I tipi di franchising, invece, sono tre:

  1. Franchising di distribuzione
    L’azienda che concede il diritto di commercializzazione ha anche la funzione di centrale per l’acquisto di beni e prodotti.
  2. Franchising di produzione
    L’azienda produce beni e prodotti e li distribuisce sfruttando la rete di affiliati.
  3. Franchising di servizi
    Non prevede la commercializzazione di alcun bene o prodotto ma esclusivamente di servizi.

 

Il contratto di franchising

La legge prevede che “il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.”

L’adesione dell’affiliato ad una rete, di solito, prevede di corrispondere all’affiliante una sorta di tassa d’ingresso, di diritto di entrata nella catena distributiva: una fee o una royalty.
In genere la fee è una tantum. La royalty, invece, può essere a canone fisso, con cadenza mensile. Nel contratto dovrà obbligatoriamente esserci una definizione corretta di fee e royalty. Ma cos’altro?

 

Ecco cosa non deve mancare in un contratto di franchising

La legge che regolamenta l’esercizio in regime di franchising, come già accennato, contempla una serie di garanzie per l’affiliato, chiamati obblighi precontrattuali di comportamento, comunque a carico di entrambe le parti. Nella fase precontrattuale, ad esempio, l’affiliato può richiedere all’affiliante una copia relativa agli ultimi tre esercizi di bilancio. L’affiliante, invece, può richiedere all’affiliato, la massima riservatezza sull’attività oggetto del contratto di franchising, composto da alcuni punti imprescindibili:

  • Oggetto del contratto
    L’affiliante (azienda o produttore di beni e servizi) concede all’affiliato (ditta individuale o gruppo di imprenditori) il diritto alla commercializzazione dei propri beni e servizi in una determinata area geografica e, in esclusiva, per l’area geografica di competenza.
  • Costi a carico dell’affiliato
    Definizione delle spese di ingresso che l’affiliato deve corrispondere, una tantum e prima dell’inizio delle attività di vendita, all’affiliante e stipula di un impegno d’investimento da parte dell’affiliato.
  • Royalty
    Definizione del valore e cadenza relativamente alla royalty che l’affiliato dovrà corrispondere all’affiliante, generalmente calcolata in percentuale sul volume delle vendite effettuate. Inoltre l’affiliato dovrebbe impegnarsi a realizzare un incasso minimo su base annuale.
  • Prezzi dei prodotti
    Stabiliti i listini dei beni e dei servizi venduti ed erogati l’affiliato si impegna al rispetto dei prezzi al pubblico dei prodotti come pattuito con l’affiliante.
  • Spese di gestione
    L’affiliato si impegna, in questo obbligato dalla legge, a corrispondere retribuzioni e contributi al personale assunto, nonché a sostenere i costi di tutti i contratti di somministrazione delle varie utenze.
  • Spese di registrazione
    Le spese di registrazione del contratto di franchising sono a carico di entrambe le parti, suddivise equamente.
  • Ispezioni
    L’affiliante può effettuare visite e controlli periodici presso il punto vendita al fine di verificare se l’affiliato rispetta la politica commerciale dell’azienda.
  • Durata della concessione
    Definizione della durata del rapporto commerciale tra affiliato e affiliante, con specificazione dei tempi di rinnovo e disdetta.
  • Modifiche contrattuali
    La variazione di uno o più punti del contratto di franchising deve essere apportata in forma scritta e in totale accordo tra entrambe le parti: affiliante e affiliato.

 

Cessione del contratto

Infine, abbiamo le voci inerenti la rescissione di un contratto di franchising che – considerando la delicatezza dell’argomento – meritano un approfondimento a parte.
La legge – in questo caso interviene il Codice civile – consente la cessione del contratto, anche in assenza, nel contratto stesso, di particolari clausole di risoluzione, espresse e concordate tra le parti.
Il contratto di franchising può essere, infatti, annullato se una delle parti in causa fornisce informazioni false. In seconda istanza, l’annullamento può essere richiesto se una delle due parti non tiene fede agli accordi stipulati.
In caso di risoluzione o di cessazione della concessione e dell’acquisizione del diritto di commercializzazione, l’affiliato deve immediatamente interrompere l’uso del marchio, restituendo all’affiliante tutto il materiale pubblicitario, inteso come segno distintivo dei prodotti commercializzati.

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